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Bambino morso da un cane:

  • Immagine del redattore: Dott.ssa Enrichetta Proverbio
    Dott.ssa Enrichetta Proverbio
  • 13 lug 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

la colpa è del minore e dei di lui genitori non del proprietario del cane.

Nuovo orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 17200/2025).

 

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Il proprietario di un cane è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dell'animale ed è obbligato a custodirlo, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione: in caso di omessa custodia e di aggressione a terzi da parte dell'animale il proprietario può essere condannato per "lesioni colpose" ex art. 590 c.p.

 

Occorre però fare un distinguo,  in alcuni casi. 

La Cassazione ha suscitato una tematica che ribalta - in alcuni casi - il principio sopra espresso .  Infatti. 

 

Una recente pronuncia  della Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità del padrone dopo il morso di un cane a un bambino, attribuendo la colpa alla condotta del minore e alla mancata vigilanza dei genitori, riaprendo il dibattito su custodia degli animali e responsabilità genitoriale. 

 

Detta recente pronuncia della Cassazione ha fornito una nuova interpretazione in materia responsabilità del padrone di un cane. 

 

Nel caso di specie, un cane morde un minore di otto anni e il padrone viene dichiarato totalmente esente da responsabilità.

 

Con l'ordinanza n. 17200/2025 gli Ermellini hanno attribuito l'intera colpa alla condotta del minore e alla mancata vigilanza da parte dei genitori. 

 

La pronuncia ha, inevitabilmente, determinato il sorgere di un dibattito non solo in ambito giuridico, ma anche nella società civile, dal momento che la stessa rimette in discussione una questione sempre foriera di dibattito, ovvero quella della responsabilità per la custodia di animali. 

 

Il cane morde, ma la colpa è del bambino. 

 

Il nostro ordinamento giuridico, all'art. 2052 del c.c, sancisce che il "proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati" a prescindere dal fatto che l'animale sia, in quel momento, sotto la custodia oppure smarrito, salvo solo che sia in grado di provare l'esistenza di un "caso fortuito". 

 

Quando parliamo di caso fortuito, facciamo riferimento ad un evento straordinario ed imprevedibile, evitabile solo impiegando un grado di cautela superiore a interrompere il nesso causale. 

 

Il bambino aveva avvicinato il cane, provocandolo con un bastoncino. 

 

Per i giudici, questo comportamento sarebbe stato così anomalo e imprevedibile da escludere ogni responsabilità del proprietario. 

 

Tuttavia, tale lettura fa emergere non poche perplessità. 

 

La decisione si basa sul seguente presupposto: anche un bambino di otto anni ha la stessa consapevolezza e capacità di giudizio di un adulto in tema di buon trattamento degli animali.

Ogni bambino deve essere in grado di capire che disturbare un cane possa costituire pericolo per sé stesso. 

 

Non si ritiene che questo presupposto sia una forzatura giuridica, ma da esso non si possa prescindere, ferme le responsabilità personali del proprietario del cane, qualora sussistenti e da vagliare  anch'esse senza trascuratezza. 

 

Ad ogni modo la vicenda mette in risalto la contrapposizione tra due doveri fondamentali del nostro ordinamento ovvero l'obbligo di vigilanza dei genitori sui figli e l'obbligo di custodia del proprietario dell'animale. 

 

In sostanza , concludendo.

Si ritiene che ciascun elemento sopra evidenziato nel presente editoriale vada preso in considerazione e approfondito per l'individuazione di responsabilità.

 

Dr. Avv. Enrichetta Proverbio          

 
 
 

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