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L'estratto di chat WhatsApp

  • Immagine del redattore: Dott.ssa Enrichetta Proverbio
    Dott.ssa Enrichetta Proverbio
  • 10 ott 2025
  • Tempo di lettura: 3 min

con contenuti confessori stragiudiziali è prova scritta

richiesta ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale circa fatti a latere rispetto agli accordi raggiunti in sede di separazione e trasfusi nei provvedimenti giudiziali. 

Sentenza del Tribunale di Catanzaro 17 Luglio 2025 n. 1620.

 


Il Tribunale di Catanzaro ha sancito la rilevanza degli estratti delle chat WhatsApp nell'accertare l'intervenuta conclusione - tra le parti - di accordi a latere rispetto alle condizioni di separazione e divorzio. 

Le premesse: la Corte di Cassazione Civile e Sezioni Unite 27/04/2023 n. 11197 si era pronunciata in modo conforme, ispirando giurisprudenza di merito. 

La recente sentenza del Tribunale di Catanzaro chiarisce nuovamente il caso.

Il Tribunale infatti ha evidenziato che l'estratto di chat WhatsApp, che contenga dichiarazioni rivolte da una delle parti ad un terzo (nel caso di specie trattavasi del figlio della ex coppia) suscettibili di valere quale confessione stragiudiziale, integra il principio di prova scritta

Quindi il Tribunale ha deciso circa la configurabilità di accordi a latere delle condizioni di separazione ovvero divorzio non riportati nel provvedimento conclusivo dell'Autorità Giudiziaria. 

 

Circa l'ammissibilità di un patto aggiunto e coevo ad un accordo ufficializzato in sede di soluzione della crisi familiare, la giurisprudenza  di legittimità ha affermato che l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o divorzio ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione (Cass. civile 28/2/2025 n. 1985).

La giurisprudenza ha escluso che l'interesse della famiglia sia superiore e trascendente rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti: ha ammesso perciò l'ampia autonomia negoziale delle parti, seppur con la cautela del non contrasto con l'esigenza di protezione dei minori e/o dei soggetti più deboli (cass. civile 3/12/2015 n. 24621).

 

La giurisprudenza ha quindi sostenuto che simili accordi di natura certamente negoziale non sono di per sé contrari all'ordine pubblico dando vita a veri e propri contratti, pur risultando ad essi applicabili alcuni principi generali dell'ordinamento quali quelli attinenti alla nullità dell'atto, alla capacità delle parti, ai vizi di volontà (cass. civile 3/12/2015 n. 24621).

 

Ragionevolmente si ritiene che tali accordi non producano effetti vincolanti tra le parti solo laddove contengano clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell'assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all'ordine pubblico. 

In mancanza di tali ultime circostanze l'accordo transattivo produce effetti obbligatori per le parti e ciò anche se il suo contenuto non venga recepito in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. 

 

Il c.d "accordi a latere" , aventi la funzione di specificare il contenuto dell'accordo omologato, trovano quindi legittimo fondamento nell'art. 1322 cc (qualora non superino il limite di derogabilità consentito dall'art. 160 cc) e vanno interpretati secondo i principi di non interferenza rispetto all'accordo omologato o assunto in sede di divorzio e di specificazione del contenuto all'interesse tutelato. 

 

Sul piano probatorio. 

La dimostrazione di detti accordi segue le regole di prova dei contratti e la soluzione di eventuali contrasti interpretativi tra una pattuizione a latere e il contenuto di una separazione omologato o con la sentenza di divorzio: il tutto come regolamentato dai dettati degli artt. 1362 e ss c.c (cass. civile 20/1/2025 n. 1324).

 

In particolare vengono in rilievo:

- l'art 2722 cc laddove stabilisce il divieto di prova testimoniale per i patti aggiunti o coevi al contenuto di un documento; 

- l'art. 2724 cc che consente di ammettere la prova testimoniale per la prova di detto fatto al ricorrere di determinate circostanze che lasciano fondatamente ritenere l'esistenza dello stesso.

La Suprema Corte pertanto ha ammesso la prova orale  di determinati terzi testimoni in virtù della sussistenza di un principio di prova scritta estrinsecantesi nei messaggi WhatsApp, inviati da una parte della ex coppia a terzi, messaggi idonei a configurare una confessione stragiudiziale (artt. 2735 e 2724 cc).

 

Da detti messaggi WhatsApp secondo la Suprema Corte può  essere disvelato - con la prova orale che li conferma - un contratto "interno", per esempio un "accollo interno" tra le parti, cioè accordi differenti, esplicativi, rispetto a quelli risultanti dagli atti ufficiali di separazione e/o divorzio che erano stati così ufficialmente esplicitati per motivi di impossibilità morale ad essere formulati difformemente rispetto alla loro realtà di fatto, vertendo in tema di rapporti affettivi, il più delle volte per evitare risentimenti o motivi di peggioramento di crisi nei rapporti interpersonali.  


Avv. Enrichetta Proverbio   

Amministratore di Consulenze Avv. Enrichetta Proverbio SRLS 

 
 
 

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