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Linee guida - Milano - per l’individuazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti o con disabilità: Giugno 2025. 

  • enrichettaproverbi
  • 8 set 2025
  • Tempo di lettura: 4 min
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 La Corte D'Appello di Milano, con il Tribunale di Milano, l'Ordine degli avvocati milanesi e l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, si è pronunciata nuovamente sulla determinazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autosufficienti, nel momento della separazione dei genitori al fine di risolvere/limitare le ragioni del conflitto nel momento della crisi familiare. 

Per l'effetto sono state approvate, nel Giugno 2025, linee guida sul punto, dai seguenti contenuti. 

Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di "maggior interesse", devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo. 

In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. 

L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. 

Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. 

Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore, ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. 

In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:

- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private in caso di urgenza; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico; f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Nazionale; 

- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico; d) farmaci omeopatici;

- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; i) mensa scolastica

- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati; e) alloggio presso la sede universitaria.

- spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. 

- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori; g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli; i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).

 

FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA'  ex art. 2,comma 1, lett. a,d.lgs. 62/2024 

Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, lett. a, d. lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti; b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche; c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario; d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici; e) assistenza a domicilio o per scopi educativi e di istruzione; f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo; g) frequenza in centri diurni; h) veicoli anche modificati di costante utilizzo; i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli; 

1) costi privati dei cani- guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevole per la prole. 

 

MODALITA' DI RICHIESTA E DI ANTICIPAZIONE 

Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. 

Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta. 

Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi lo sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita   

giudizialmente. 

 

Dr.ssa Avv. Enrichetta Proverbio

Amministratore di CONSULENZE AVV ENRICHETTA PROVERBIO SRLS 

 
 
 

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